Ordinanza n. 23 del 27.05.2022

Prescrizioni antincendio anno 2022 di cui alla Deliberazione Giunta Regionale n. 15/1 del 02.05.2022

Data di pubblicazione:
27 Maggio 2022
Ordinanza n. 23 del 27.05.2022

La Regione Sardegna ha approvato con Deliberazione n. 15/1 del 02.05.2022 le "Prescrizioni Regionali Antincendio 2020-2022. Aggiornamento 2022" per contrastare l’innesco e lo sviluppo di incendi nel periodo in cui vige un elevato pericolo, ovvero dal 1 giugno al 31 ottobre 2022.

Si informa la popolazione che il Sindaco, con Ordinanza n. 23 del 27 maggio 2022, ha emanato le prescrizioni antincendio anno 2022.

I principali adempimenti prevedono:

1.Entro il 1° Giugno i proprietari ed i conduttori dei terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, sono tenuti a:

  •       ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l’area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire           dal limite delle relative pertinenze della strada medesima all'interno dei propri confini;
  • I proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
  • I proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
  • I proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all’art. 27 della D.G.R. 15/1 del 02.05.2022, devono realizzare all’interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
  • I proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al comma 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri;

2. Nel periodo dal 15 Maggio al 30 Giugno e dal 15 Settembre al 31 Ottobre i proprietari ed i conduttori di terreni, giardini, cortili, aie, nonché delle aree adiacenti a fabbricati appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo possono, sotto la propria diretta responsabilità penale e civile, procedere all’abbruciamento di stoppie, frasche, cespugli, residui di colture agrarie o di altre coltivazioni, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di incolti, solo se muniti di apposita autorizzazione rilasciata dalla Ispettorato Forestale competente per territorio;

3. I rifornitori ed i depositi di carburante, di legname, di sughero, foraggio e di altri materiali infiammabili e combustibili, posti al di fuori dai centri abitati, devono rispondere alle norme de criteri cautelativi di sicurezza vigenti e dovranno essere muniti di apposita autorizzazione prevista dalla normativa vigente; I proprietari e gestori di cui al comma precedente, entro il 1° giugno, hanno l’obbligo di realizzare, intorno ai suddetti depositi o rifornitori, fasce di isolamento larghe almeno 10 metri, libere da qualsiasi materiale infiammabile o combustibile e comunque di larghezza non inferiore al doppio dell’altezza della catasta di materiale stoccato;

4. Entro il 1° giugno i proprietari, gli affittuari, i conduttori di terreni, giardini, cortili, aie, come pure delle aree adiacenti ai fabbricati, appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, siti all’interno delle aree urbane, sono tenuti ad effettuare un’accurata opera di pulizia da rovi, sterpaglie e materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, compresi quelli vetrosi, nonché ad effettuare un’accurata opera di disinfestazione, al fine di scongiurare il proliferare di insetti e parassiti dannosi per la salute dell’uomo e degli animali.

Per maggiori informazioni il testo integrale dell'ordinanza è consultabile in allegato.