Ai sensi di quanto stabilito nei commi 8 e 9 dell'articolo 8 del vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, per quei locali o aree relativi ad attività produttive nelle quali avviene la produzione promiuscua di rifiuti solidi urbani e di rifiuti speciali, in cui non sia possibile un'identificazione certa della superficie ove vengono prodotti questi ultimi, è prevista l'applicazione di una riduzione percentuale della superficie totale considerata ai fini del calcolo del tributo.
8. A condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, nel caso in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell’attività, non sia possibile ovvero sia sommariamente difficoltoso definire la parte di superficie ove si formano rifiuti speciali, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente applicando all’intera superficie dell’attività le seguenti riduzioni percentuali:
Attività |
Riduzione della superficie |
Carpenteria metallica, fabbro |
20% |
Officine di riparazione veicoli, gommisti, elettrauto, carrozzerie |
20% |
Tintorie, lavanderie |
20% |
Falegnamerie |
20% |
Laboratori fotografici e serigrafici |
20% |
Laboratori analisi, odontotecnici, studi radiografici, medici |
20% |
Macellerie, pollivendoli |
20% |
Tipografie incisioni e vetrerie |
20% |
Parrucchieri, laboratori estetici |
20% |
9. Per le fattispecie non riconducibili alle tipologie sopra indicate, il Comune, esaminata la documentazione prodotta dal contribuente, stabilirà la percentuale d’abbattimento in ogni caso non superiore al 20%.
Si ricorda, inoltra, ai sensi del successivo comma 10, che trattandosi di condizioni non riscontrabili direttamente dall'Ente, è necessario, a pena di decadenza del beneficio, provvedere entro il 31 marzo di ciascun anno alla presenzione della documentazione attestante l'avvenuto trattamento secondo normativa dei rifiuti speciali prodotti nella precedente annualità.